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Subject: Falso in bilancio 3


Author:
Dott. (?) Quirici
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Date Posted: 04:32:59 08/06/01 Mon

Articolo 7.

(Trasformazione, fusione, scissione).

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;

c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione.

d) prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-quater del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile.

e) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali.



Articolo 8.

(Scioglimento e liquidazione).

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo a quelle relative

all'accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;

b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;

c) disciplinare la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.


Articolo 9.

(Cancellazione).

1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;

b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione del registro delle imprese.


Articolo 10.

(Gruppi).

1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina del gruppo secondo princìpi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;

b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;

c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;

d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.


Articolo 11.

(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistenti nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: a) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi; b) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;

2) Falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: a) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; b) la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari.

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: a) la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; b) la pena della reclusione da un anno a quattro anni, quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità; prevedere la procedibilità a querela;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggiotaggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestisti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere a) e b) sia commesso, nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;

l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale.


Art. 12.
(Nuove norme di procedura).


1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in tema di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;
b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;
c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi, non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;
e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lire;


f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità ditali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere che precedono trattati dai Tribunali, dalle Corti di appello e dalla Corte di cassazione.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che

diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

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